Nell’ultimo decennio le mutate condizioni meteo-climatiche verificatesi in Italia hanno favorito il proliferare della cosiddetta “Zanzara Tigre” (Aedes Albopictus). L’aumento della temperatura e dell’umidità particolarmente nei mesi da maggio ad ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine, favorisce la presenza ormai stanziale di questi insetti nocivi .
A Lamezia la prima presenza della zanzara è stata registrata nel 2005, a seguito di identificazione delle specie presenti (posizionamento ovitrappole e cattura delle alate con esame entomologico), nonostante gli interventi larvicidi e adulticidi assicurati dall’Azienda Sanitaria.
Il fenomeno ha assunto importanza sempre maggiore a livello nazionale, tanto che l’Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo.
Considerato che il Comune di Lamezia Terme annualmente effettua degli interventi di disinfezione dalle zanzare sia nella fase larvicida che adulticida allo scopo di prevenire e contenere il problema, anche per l’annualità 2022 ha programmato interventi di disinfestazione da zanzare, mosche, insetti striscianti, blatte e topi.
Considerata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle popolazioni di zanzara, la necessità di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e atte a favorire la tutela della Salute e dell’Ambiente, il Comune lametino ha ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di adottare tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle popolazioni di zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza.
Alla luce di tutto questo è stata emessa un’ordinanza comunale con cui si dispone nel periodo compreso tra Giugno e Ottobre 2022 “a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali di:
– evitare l’abbandono definitivo e temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi
terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua
piovana;
– procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acque nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall’Azienda Sanitaria per il monitoraggio dell’infestazione;
– trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
– pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida;
– introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
– introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvatori, tipo pesci rossi;
– è posto il divieto del deposito e/o abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura sia al di fuori degli appositi cassonetti sia in aree pubbliche al fine di impedire la dispersione degli stessi
nell’ambiente in quanto concausa di proliferazione di insetti nocivi alla salute pubblica.
Inoltre, ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:
– assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acque stagnanti anche temporanee;
ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:
– curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
– mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di
raccolta stagnanti d’acque;
– eliminare le eventuali sterpaglie;
a tutti i conduttori di orti di:
– privilegiare l’innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
– sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica ) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
– chiudere con coperchi a tenuta o con rete anti-zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua ;
ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero di:
– adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acque in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
– assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per l’attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:
– stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua, al coperto o in containers dotati di coperchio o se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte di acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
– ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
– provvedere alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
– non consegnare i copertoni contenenti acque alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
ai responsabili di cantieri di:
– evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni, sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
– provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche”.
L’ordinanza dispone inoltre:
“Al Responsabile dei servizi cimiteriali per conto del Comune di Lamezia Terme di:
– evitare il deposito all’aperto dei materiali di risulta delle attività cimiteriali (es.rifiuti cimiteriali);
– eliminare l’acqua dei sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i sottovasi nelle aree scoperte;
– riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzabili o contenitori fiori di plastica;
– inserire dei fili di rame in quantità di circa 20g. per litro di acqua nei recipienti contenenti
acqua (vasi per fiori);
– esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per mettere a conoscenza i frequentatori dei cimiteri;
– trattare con prodotti larvicidi con cadenza appropriata i pozzetti di raccolta delle acque
piovane e dopo ogni precipitazione atmosferica.
La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’ Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.
Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, in caso di più grave illecito, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’articolo 7 bis del d. lgs. 18/08/2000 n. 267”.